Adeguamento al 1o gennaio 2010 degli emolumenti riscossi per le raccolte di geodati di base della Confederazione
Mercoledì il Consiglio federale ha deciso di adeguare l’ordinanza sulla geoinformazione (OGI) con effetto al 1o gennaio 2010. Di conseguenza, il 1o gennaio 2010 sarà posta in vigore anche la nuova ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale di topografia.
L’entrata in vigore al 1° luglio 2008 della nuova legge federale sulla geoinformazione (LGI) ha reso necessaria l’elaborazione, entro la fine del 2009, di una nuova ordinanza sugli emolumenti riscossi dall’Ufficio federale di topografia per le raccolte di geodati di base.
Le geoinformazioni sono dati georeferenziati che descrivono la situazione di un paese - sottoforma di coordinate, nomi di località, indirizzi postali o di altri criteri.
L’ordinanza sugli emolumenti di swisstopo (OEm-swisstopo) disciplina le tariffe degli emolumenti per le prestazioni ufficiali dell’Ufficio federale di topografia. Rispetto agli emolumenti attualmente riscossi da swisstopo, che definiscono i prezzi per l’utilizzazione di un prodotto secondo criteri economici in funzione dei costi di investimento e di aggiornamento, la differenza principale consiste nell’applicazione dei nuovi criteri di calcolo unitari stabiliti dal legislatore. In particolare saranno previsti due diversi emolumenti, uno per l’utilizzazione per uso privato e uno per l’utilizzazione commerciale. La Svizzera recepisce così la prassi applicata a livello internazionale dai produttori ufficiali europei di geodati. Ogni utilizzazione non considerata come uso privato ricade, per esclusione, nell’uso commerciale.
La nuova ordinanza persegue i seguenti obiettivi:
- incrementare l’utilità dei dati di swisstopo per l’economia nazionale rendendoli accessibili a prezzo conveniente per l’uso privato;
- garantire la durevolezza dei dati di riferimento grazie al contributo degli utilizzatori commerciali ai costi di infrastruttura, di investimento e di aggiornamento;
- il modello degli emolumenti è compatibile sia con le modalità tradizionali sia con le modalità moderne di distribuzione dei dati, in particolare con l’acquisizione o l’utilizzazione di dati per il tramite di geoservizi;
- la nuova ordinanza funge da modello per altri servizi della Confederazione operanti nel campo della geoinformazione e anche per i Cantoni (a titolo facoltativo).
Per più ampie informazioni:
Martin Bühler
portavoce DDPS
tel. 031 324 50 86
