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Scambio di geodati tra le autorità

Il Consiglio federale ha aderito al Contratto tra la Confederazione e i Cantoni concernente l’indennizzo e le modalità dello scambio di geodati di base del diritto federale tra autorità, il quale costituisce il fondamento per uno scambio più agevole tra le autorità e quindi per un migliore utilizzo dei geodati di base.

La Confederazione e i Cantoni disciplinano la loro collaborazione per quanto riguarda lo scambio di geodati di base

Immagine simbolico per lo scambio di geodati tra la Confederazione e i Cantoni

Elemento centrale della disciplina contrattuale è il principio secondo cui lo scambio dei geodati di base del diritto federale tra gli organi della Confederazione e i Cantoni deve essere gratuito. Inoltre, il contratto garantisce l’armonizzazione dei geodati di base del diritto federale prevista dalla Costituzione federale e dalla Legge sulla geoinformazione.

La semplicità e la gratuità dello scambio di geodati di base rappresenta un importante fondamento per l’infrastruttura nazionale. L’utilizzo e il miglior impiego dei preziosi geodati creano un valore aggiunto, con effetti positivi su economia e società.

Il contratto è entrato in vigore il 01.10.2016. E pubblicato nella raccolta sistematica del diritto federale sul numero SR 510.620.3.

 

Fino ad ora i cantoni seguenti hanno aderito al contratto:

  • Il Canton Glarona
  • Il Canton Uri
  • Il Cantone dei Grigioni
  • Il Cantone di Soletta
  • Il Canton Schwyz
  • Il Canton Turgovia
  • Il Canton San Gallo
  • Il Canton Obwaldo
  • Il Canton Sciaffusa
  • Il Canton Zugo
  • Il Canton Berna
  • Il Canton Nidwaldo
  • Il Canton Ginevra
  • Il Canton Basilea Città
  • Il Canton Basilea Campagna
  • Il Canton Appenzello Interno
  • Il Canton Vallese
  • Il Canton Vaud
  • Il Canton Argovia
  • Il Canton Neuchâtel
  • Il Canton Zurigo
  • Il Canton Appenzello Esterno
  • Il Canton Giura
  • Il Canton Ticino
  • Il Canton Friburgo

Risposte alle domande più frequenti

Non tutti i geodati di base previsti dal diritto federale sono disponibili per il download libero e gratuito. La convenzione garantisce lo scambio di questi geodati tra le autorità.

Una grande quantità di geodati di base previsti dalla legge federale è offerta come dati governativi aperti (Open Governement Data). Possono essere scaricati direttamente da opendata.swiss

È possibile indirizzare le richieste di accesso ai geodati non ancora OGD o delle richieste specifiche ai relativi uffici competenti in materia di dati. Per tutti i geodati di base del diritto federale di competenza della Confederazione è possibile indirizzare le richieste anche all’indirizzo: geodata@swisstopo.ch. Informazioni sui geodati di base federali di competenza dei cantoni possono essere trovate sulla pagina https://www.kgk-cgc.ch/it. Per domande ci si può rivolgere alla CGC (info@kgk-cgc.ch) o direttamente ai servizi della geoinformazione dei cantoni.

Sono autorizzate a utilizzare i dati le autorità federali e cantonali, ma solo per l'espletamento di compiti pubblici nell'ambito del mandato legale.

Per i geodati offerti come dati governativi aperti (Open Government Data), i diritti d'uso OGD, che sono più ampi, si applicano.

 

Ai sensi dell’Articolo 7, l’adesione di un partner contrattuale avviene previa approvazione giuridicamente valida del contratto da parte dell’organo cantonale competente, con comunicazione all’Ufficio federale di topografia. La suddetta comunicazione deve essere indirizzata alla Signora Madeleine Pickel, Servizio giuridico dell’Ufficio federale di topografia swisstopo. La comunicazione deve essere corredata dall’originale o da una copia autenticata (dalla Cancelleria dello Stato) della decisione di adesione dell’organo cantonale competente.

Affinché possa avere luogo un diritto allo scambio gratuito di geodati di base del diritto federale tra autorità, l’organizzazione richiedente deve soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti:

 

  1. deve trattarsi di un’autorità secondo la descrizione contenuta nell’art. 2 cpv. 2 lett. a-d del Contratto; in altri termini, all’organizzazione devono essere assegnati compiti pubblici della Confederazione o di un Cantone per mezzo di una norma di diritto esplicita
  2. L’organizzazione deve necessitare e utilizzare i geodati di base richiesti per espletare un compito pubblico basato su una norma di legge (art. 2 cpv. 3 del Contratto).
  3. L’organizzazione deve distinguere chiaramente la propria attività in veste di autorità da un’eventuale e contemporanea attività di diritto privato sul libero mercato per quanto riguarda i processi operativi e la contabilità (art. 3 del contratto) e non può sfruttare i geodati di base ottenuti nell’ambito dello scambio tra autorità per offrire prestazioni commerciali (art. 41 OGI).

 

Nel caso della Posta, delle FFS SA e di Swisscom non è del tutto facile stabilire se si tratti di istituti di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni ai sensi dell‘art. 2 cpv. 2 lett. c del Contratto o di persone giuridiche a cui sono assegnati compiti pubblici della Confederazione ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. d del Contratto. Questo aspetto non riveste peraltro neppure un’importanza decisiva. Ad essere determinante è piuttosto se queste aziende richiedono i dati in veste di autorità, ossia se con riferimento ai geodati di base del diritto federale richiesti esse adempiono a un compito pubblico e necessitano dei geodati di base richiesti per l’espletamento di tale attività in veste di autorità. Un simile espletamento di compiti è dato nel caso della Posta, delle FFS SA e di Swisscom unicamente nel settore dell’approvvigionamento di base disciplinato con mandato di prestazione o, in casi rari, laddove il diritto federale impone loro direttamente di svolgere un determinato compito. Esula dal contesto delle presenti informazioni effettuare un’analisi completa dei mandati di approvvigionamento di base della Posta, delle FFS SA e di Swisscom. Nell‘ambito di una valutazione di massima è peraltro possibile constatare quanto segue:

La Posta: la Posta non svolge funzioni sovrane. Nell’ambito del suo mandato di approvvigionamento di base di servizi postali e del traffico dei pagamenti la Posta può far valere il proprio diritto di ottenere gratuitamente i geodati nell’ambito dello scambio tra autorità presso il Cantone solo con riferimento agli indirizzi degli edifici, ai nomi delle strade ed eventualmente ai numeri civici degli edifici presenti nel livello di informazione «Copertura del suolo» della misurazione ufficiale. Con l’entrata in vigore delle previste modifiche della ONGeo e la costituzione dei registri ufficiali delle strade e degli indirizzi degli edifici da parte di swisstopo la Posta potrà in seguito reperire questi geodati di base del diritto federale esclusivamente tramite il geoservizio offerto da swisstopo. A medio termine la Posta non potrà pertanto più far valere presso i Cantoni il proprio diritto allo scambio di dati tra autorità.

FFS SA: le FFS SA non svolgono funzioni sovrane. L’assegnazione delle tracce ha luogo tramite Traccia Svizzera SA. Le FFS SA erogano prestazioni di approvvigionamento di base nel traffico a lunga percorrenza, in parte nel traffico regionale su rotaia e in relazione all’infrastruttura ferroviaria. Per espletare questi compiti pubblici (e, in questo senso, in veste di autorità), le FFS SA necessitano pertanto esclusivamente di geodati di base che presentano una stretta relazione con l’infrastruttura ferroviaria. Ciò riguarda in particolare anche numerosi contenuti del Catasto RDPP (geodati di base con gli identificatori numero 96, 97, 119, 131, 132, 145, 157 e 159 nonché i relativi dati giuridici), per cui risulta giustificato a nostro parere accordare alle FFS un accesso gratuito a tutti i contenuti del Catasto RDPP. Sulla base dell’art. 46 OMU le FFS SA effettuano inoltre direttamente lavori di misurazione (quale parte della misurazione ufficiale) sui terreni delle ferrovie e devono pertanto poter fare affidamento su uno scambio di dati della misurazione ufficiale con i servizi cantonali o comunali competenti e vantano inoltre un diritto in tal senso nel quadro dello scambio di geodati tra autorità. Le FFS SA non possono inoltre far valere alcun diritto a un ulteriore scambio di dati tra autorità.

Swisscom: la Swisscom non svolge funzioni sovrane. L’approvvigionamento di base nella telecomunicazione comprende attualmente la telefonia, il fax, la trasmissione dati, la connessione Internet a banda larga, l’accesso ai servizi d’emergenza, i telefoni pubblici a pagamento nonché particolari servizi per disabili (cfr. l’art. 16 LTC); i servizi di telefonia mobile non rientrano invece nell’approvvigionamento di base. Il fatto che secondo l’art. 62 dell' Ordinanza sulle linee elettriche (OLEl) la Swisscom sia tenuta ad allestire piani d’opera dei cavi non è in relazione con il mandato di base, poiché tutti gli altri gestori di rete sono tenuti a fare altrettanto. Per motivi di neutralità competitiva questo compito deve pertanto essere assegnato all’attività privata. A causa del suo mandato di approvvigionamento di base la Swisscom è peraltro tenuta a garantire che i servizi d’emergenza siano in grado di identificare (localizzare) l’ubicazione di chi chiama (art. 20 LTC). La Swisscom in qualità di fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato è inoltre tenuta a comunicare ai suoi concorrenti, nell’ambito di un sistema online, i tracciati geografici delle canalizzazioni dei cavi e le ubicazioni delle camere di accesso (art. 63 OST). Ciò implica la realizzazione di un apposito geoservizio che evidentemente necessita quanto meno di alcune parti dei dati della MU (ossia di determinati livelli d’informazione) come dati di riferimento. La Swisscom è pertanto autorizzata a far valere in questa misura il diritto alla fornitura gratuita di dati nell’ambito dello scambio di geodati tra autorità nei confronti dei servizi cantonali competenti.

Le autorità dei Comuni possono utilizzare i dati laddove siano stati loro assegnati compiti pubblici della Confederazione o di un Cantone in forza del diritto cantonale. L’utilizzazione si limita all’espletamento dei suddetti compiti.

Per i geodati offerti come dati governativi aperti (Open Government Data), i diritti d'uso OGD, che sono più ampi, si applicano.

L’utilizzazione dei dati è prevista solo nell’ambito dell’espletamento di compiti ufficiali. Sono consentite tutte le utilizzazioni da parte delle autorità interessate nell’ambito del loro mandato legale che non sono prestazioni commerciali. Nel caso di dubbi relativi all’utilizzazione dei geodati di base del diritto federale contattare geodata@swisstopo.ch.

Per i geodati offerti come dati governativi aperti (Open Government Data), i diritti d'uso OGD, che sono più ampi, si applicano.

Sui portali dei geodati delle autorità autorizzate all’utilizzazione è consentita la pubblicazione dei geodati di base del livello di autorizzazione all’accesso A secondo l’Allegato 1 dell’Ordinanza sulla geoinformazione RS 510.620 «Catalogo dei geodati di base del diritto federale».

Per i geodati offerti come dati governativi aperti (Open Government Data), i diritti d'uso OGD, che sono più ampi, si applicano.

Secondo i termini contrattuali agli Uffici federali sono consentite l’acquisizione e l’utilizzazione dei geodati di base del diritto federale di competenza cantonale ai sensi dell’Allegato 1 dell’Ordinanza sulla geoinformazione RS 510.620.

Per i geodati offerti come dati governativi aperti (Open Government Data), i diritti d'uso OGD, che sono più ampi, si applicano.

È esclusa qualsiasi utilizzazione a scopi commerciali o pubblicitari dei dati acquisiti tramite lo scambio tra autorità. Per l’utilizzazione a scopi commerciali si applicano le stesse regole e tasse previste dalla legislazione sulla geoinformazione dei singoli servizi.

Per i geodati offerti come dati governativi aperti (Open Government Data), i diritti d'uso OGD, che sono più ampi, si applicano.

Diversi servizi (WMS, WMTS, ecc.) sono disponibili gratuitamente per i geodati di base sotto la responsabilità della Confederazione.

All'utilizzo dei geoservizi si applicano le condizioni generali di utilizzo e disposizioni operative dell’infrastruttura federale di dati geografici (IFDG)

Per i geodati di base di diritto federale di responsabilità cantonale è a disposizione l’Infrastruttura di Aggregazione dei Cantoni (www.geodienste.ch).

 

La pubblicazione dei dati tramite i servizi di rappresentazione richiede l’apposizione di un’opportuna nota informativa sulla fonte e lo stato temporale dei dati. Per i dati della confederazione è necessario apporre una nota nella forma seguente: “Fonte: Nome dell’Ufficio federale” (es. “Fonte: Ufficio federale di topografia”)

Per i geodati di base di diritto federale di responsabilità cantonale valgono le relative disposizioni cantonali.

In linea di massima la trasmissione di geodati di base di diritto federale ricevuti da un ente pubblico nel quadro di uno scambio di dati tra enti pubblici è regolato in modo esaustivo dall’articolo 40 dell’OGI, indipendentemente dal fatto che un cantone (ente pubblico) abbia aderito o meno al Contratto tra la Confederazione e i Cantoni concernente l’indennizzo e le modalità dello scambio di geodati di base di diritto federale tra autorità.

Un caso speciale di trasmissione di dati, ai sensi del contratto, è rappresentato dalla pubblicazione. I geodati di base del livello di autorizzazione all’accesso A possono essere pubblicati gratuitamente dall’autorità utente nel proprio servizio di rappresentazione (articolo 6 del contratto), nonché secondo ulteriori modalità qualora vi sia un obbligo di pubblicazione supplementare previsto dalla legge (articolo 5, capoverso 1, lettera a del contratto).

Se i derivati dei geodati di base di diritto federale costituiscono a loro volta dei geodati di base di diritto federale, questi non saranno considerati giuridicamente dei derivati, bensì dei geodati di base di diritto federale originali con un proprio identificatore. L’ufficio competente, nel rispetto delle regole di cui all’articolo 20 e seguenti dell’OGI, può comunicare questi dati e richiedere il pagamento di un emolumento in base ai propri regolamenti.

In caso di comunicazione ai sensi dell’articolo 40 dell’OGI, è obbligatorio indicare la fonte dei geodati di base di diritto federale ai sensi dell’articolo 30 dell’OGI. Raccomandiamo vivamente, anche per i nuovi geodati di base (nuovo identificatore), di indicare in forma adeguata i geodati di base referenziati o sottostanti cui fanno riferimento. L’indicazione della fonte aumenta la trasparenza e funge da garanzia di qualità.

Domande sui geodati del diritto federale di competenza di swisstopo

È possibile acquisire tutti i geodati di base previsti dalla legge federale dei quali swisstopo è responsabile. La maggior parte dei geodati di base di swisstopo può essere scaricata online.

Per alcuni geodati, non tutti i formati esistenti sono disponibili gratuitamente online. swisstopo ha scelto uno o due formati molto diffusi e ne offre altri su richiesta. Allo stesso modo, alcuni geodati specializzati che sono datati o particolarmente voluminosi (ad esempio strisce di immagini aeree o mappe storiche) non possono essere trovati nella nostra offerta di download. Per ottenere questi dati si prega di effettuare i vostri ordini a geodata@swisstopo.ch.

No, i servizi swipos non sono compresi nei geodati di base del diritto federale e perciò non vengono scambiati secondo le condizioni contrattuali.

L’utilizzazione dei geodati di base di swisstopo da parte degli Uffici federali continua ad essere regolata dagli accordi attualmente in vigore (contratto di servizio). Il contratto riguarda solo lo scambio tra Confederazione e Cantoni e non lo scambio interno all’Amministrazione federale.

Essenzialmente tutti gli Uffici che secondo i termini contrattuali ne hanno diritto possono acquisire geodati da swisstopo. È consigliabile tuttavia che il Cantone definisca un ufficio interno alla sua amministrazione che sarà responsabile dell’acquisizione coordinata dei dati (spesso il Servizio GIS) e potrà acquisire i dati da swisstopo e metterli a disposizione dei servizi del Cantone autorizzati.

I Comuni sono invitati a rivolgersi in primo luogo al servizio GIS cantonale di riferimento o ad altri uffici simili. In via sussidiaria possono rivolgersi direttamente a swisstopo geodata@swisstopo.ch.

La maggior parte dei geodati di base di swisstopo può essere scaricata online.

Per alcuni geodati, non tutti i formati esistenti sono disponibili gratuitamente online. swisstopo ha scelto uno o due formati molto diffusi e ne offre altri su richiesta. Allo stesso modo, alcuni geodati specializzati che sono datati o particolarmente voluminosi (ad esempio strisce di immagini aeree o mappe storiche) non possono essere trovati nella nostra offerta di download. Per ottenere questi dati si prega di effettuare i vostri ordini a geodata@swisstopo.ch.

I dati geologici di cui all’Allegato dell’Ordinanza sulla geoinformazione RS 510.620 «Catalogo dei geodati di base del diritto federale» (identificatore 46, 47, 48 e 50) sono oggetto di scambio secondo i termini contrattuali.

Le carte sono disponibili come prodotto digitale. Secondo i termini contrattuali, gli esemplari stampati non possono quindi essere acquisiti nell’ambito dello scambio tra autorità.


Ufficio federale di topografia swisstopo Seftigenstrasse 264
Casella postale
3084 Wabern
Tel.
+41 58 469 01 11

E-Mail

Ufficio federale di topografia swisstopo

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